STATUTO DELL’AICCRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

AGGIORNAMENTO 15.03.2021: Durante il Congresso Regionale della Federazione del Friuli Venezia Giulia dell’AICCRE, tenutosi venerdì 12.03.2021 alle ore 15.00 in modalità online, il Congresso ha approvato all’unanimità le seguenti modifiche statutarie:

Art. 7, comma 4: Il Consiglio Direttivo è composta da 20 membri eletti più i membri di diritto e garantisce la piena rappresentatività istituzionale, territoriale e sociale degli associati. Fanno parte di diritto, del Consiglio Direttivo: i Presidenti della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o un loro delegato permanente; i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia, o un loro delegato permanente; i consiglieri nazionali dell’AICCRE residenti in Regione. Il Consiglio Direttivo può completare la propria composizione cooptando, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, fino a un massimo di cinque soci. Il Consiglio Direttivo designa i membri di diritto rappresentanti la Federazione regionale nel Consiglio e nella Direzione nazionale dell’AICCRE.

 Art.7 , comma 5: Possono essere invitati inoltre alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola, i rappresentanti per il Friuli Venezia Giulia delle Associazioni europeiste operanti nel Friuli Venezia Giulia, i Parlamentari europei eletti nella Regione ed i rappresentanti dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M. del Friuli Venezia Giulia.

Art. 11, comma 1: Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due Membri effettivi ed uno supplente; elegge il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti tra i Membri effettivi.

 

STATUTO AICCRE FVG

Testo approvato all’unanimità dall’Assemblea straordinaria svoltasi in Udine – Piazza Garibaldi n. 18 (c/o CISM Palazzo del Torso) il giorno 18.6.2008 – alla presenza del Notaio dott.ssa Morandi di Manzano (Ud)

Art. 1 (Natura e finalità)

E’ costituita con sede in Udine la Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni, delle Province, delle Regioni d’Europa e delle altre comunità locali) ai sensi dell’art. 8 dello Statuto nazionale, approvato dalla XIII Assemblea congressuale nazionale di Roma il 10 febbraio 2006.

L’AICCRE del Friuli Venezia Giulia è un’articolazione dell’AICCRE nazionale. L’AICCRE Friuli Venezia Giulia è composta dai soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali del Friuli Venezia Giulia (Comuni, Province e Regione) e dagli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Comunità montane, Unione di Comuni), nonché dai soci individuali ivi residenti, secondo le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente Statuto.
L’AICCRE Friuli Venezia Giulia persegue la costruzione di una Europa libera ed unita, articolata secondo un ordinamento federale dalle autonome comunità a misura d’uomo all’Unione europea, e pone particolare impegno perché i poteri regionali e locali possano concorrere, all’interno degli organismi istituzionali europei, alle scelte ed alla formulazione delle conseguenti politiche che abbiano incidenza sulla vita delle comunità territoriali locali.
Per il perseguimento delle proprie finalità, l’AICCRE Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi federalisti del Manifesto per una Europa libera ed unita (Manifesto di Ventotene, 1944) ed a quelli contenuti nella Carta europea delle libertà locali (1953) del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), nella Carta europea dell’autonomia locale (1985) del Consiglio d’Europa, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) e si impegna per l’adozione di una Carta europea dell’autonomia regionale e di una Carta mondiale delle autonomie.

Art. 2 (Compiti)

La Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’A.I.C.C.R.E. nel perseguire le finalità ed i compiti indicati dallo Statuto Nazionale opera in particolare per:

  • sviluppare una cultura europeista fondata sui principi di federalismo, di pace, di interdipendenza, di solidarietà e di pari dignità di tutti gli esseri umani;
  • svolgere attività di formazione, in particolare per dipendenti di Enti Locali, Amministratori e operatori pubblici e privati anche fuori dai confini nazionali, nonché di informazione e divulgazione sui temi che riguardano la costruzione degli Stati Uniti d’Europa, valorizzando il ruolo delle Assemblee elettive locali e regionali secondo il rispetto del principio di sussidiarietà e partecipando in parternariato con soggetti pubblici o privati, a programmi e progetti comunitari;
  • operare per la cooperazione decentrata offrendo un supporto di servizio agli Enti associati nei loro rapporti con il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea e ogni altra Istituzione;
  • promuovere iniziative di gemellaggio e di reciproca conoscenza tra realtà di Paesi diversi. Sollecitare iniziative di conoscenza e solidarietà tra tutti i Paesi dell’Europa centrale – orientale e del bacino del Mediterraneo anche in collaborazione con Istituzioni comunitarie, scolastiche, culturali, di ricerca e rappresentanze economiche;
  • favorire la collaborazione e il coordinamento organizzativo tra le Associazioni delle Autonomie locali italiane ed in particolare quelle del Friuli Venezia Giulia;
  • estendere la partecipazione dei Soci titolari ed individuali alla vita dell’Associazione e favorire l’adesione di nuovi Soci titolari e individuali;
  • aderire ad Associazioni, Fondazioni od Enti, o stipulare con esse convenzioni e costituire e/o partecipare a società anche unipersonali, il tutto finalizzato al perseguimento delle finalità e compiti dell’AICCRE;ricercare e stimolare la promozione di forme di partenariato nell’ambito di programmi e progetti europei.

Art. 3 (Soci Titolari)

Sono soci titolari della Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’AICCRE con diritto di voto nelle istanze congressuali dell’Associazione:
la Regione Friuli Venezia Giulia, i Comuni, le Province, le Comunità Montane e le altre rappresentanze elettive delle Comunità locali che abbiano deliberato l’adesione all’Associazione, accettandone le finalità e lo Statuto.

I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell’Ente, Sindaco, o Presidente, o da un suo delegato permanente componente degli organi dell’Ente stesso.

Art. 4 (Soci individuali)

Possono far parte dell’AICCRE come soci individuali i componenti del Parlamento Europeo e del Parlamento nazionale, del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, i membri eletti delle assemblee regionali e locali, gli assessori regionali, provinciali e comunali, anche non eletti, e i componenti di organi regionali e locali responsabili verso organi eletti, i quali aderiscano agli scopi dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Possono inoltre far parte dell’AICCRE, come soci individuali, anche gli ex eletti europei, nazionali, regionali e locali.

I Soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali della Federazione regionale e possono essere eletti come delegati all’Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti a far parte degli organi dirigenti della Federazione regionale e l’ammontare della loro quota associativa annuale, riscossa dalla Federazione regionale e girata alla sede nazionale, è decisa dall’AICCRE nazionale.

Art. 5 (Organi della Federazione Regionale)

Sono Organi della Federazione Regionale:

  • L’Assemblea Generale dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • La Giunta esecutiva
  • Il Presidente ed i Vice Presidenti
  • Il Segretario generale regionale
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea Regionale definisce gli indirizzi generali della Federazione regionale; adotta lo Statuto, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Fanno parte dell’Assemblea regionale i Soci titolari ed i Soci individuali che abbiano aderito all’Associazione al momento in cui l’Assemblea regionale è convocata dal Consiglio Direttivo.

Per il rinnovo dei propri Organi l’Assemblea regionale è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo del Friuli Venezia Giulia entro i cinque mesi successivi alla elezione della maggioranza degli Enti Locali .
Può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in particolare in preparazione di assemblee nazionali straordinarie, oppure su richiesta di un quinto dei Soci titolari.

La convocazione dell’Assemblea regionale avviene a mezzo lettera inviata con un preavviso di almeno 8 giorni. All’Assemblea sono invitati i Rappresentanti delle Organizzazioni regionali delle Autonomie Locali e delle Associazioni europeiste presenti nella Regione.

Art. 7 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo determina le linee programmatiche della Federazione, convoca l’Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Segretario generale regionale, la Giunta Esecutiva.
Approva regolamenti che, analogamente allo Statuto approvato dall’Assemblea, vengono trasmessi al Consiglio Nazionale. Approva il Bilancio Preventivo e le eventuali variazioni e il Conto Consuntivo. Adotta il programma annuale di attività.

Delibera eventuali addizionali regionali alle quote nazionali, l’entità delle indennità, del gettone di presenza e il rimborso spese ai componenti degli organi per la partecipazione all’attività, l’accesso e le eventuali spese di rappresentanza. Il Consiglio Direttivo è composto da 20 membri eletti più i membri di diritto e garantisce la piena rappresentatività istituzionale, territoriale e sociale degli associati. Fanno parte di diritto, del Consiglio Direttivo i Presidenti: della Giunta e del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province associate o un loro delegato permanente; i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia, o un loro delegato permanente; i consiglieri nazionali dell’AICCRE residenti in Regione. Il Consiglio Direttivo può completare la propria composizione cooptando, con il voto favorevole di due terzi dei presenti, fino a un massimo di cinque soci. Il Consiglio Direttivo designa i membri di diritto rappresentanti la Federazione regionale nel Consiglio e nella Direzione nazionale dell’AICCRE.

Possono essere invitati inoltre alle riunioni del Consiglio, con diritto di parola, i rappresentanti per il Friuli Venezia Giulia delle Associazioni europeiste operanti nel Friuli Venezia Giulia, i Parlamentari europei eletti nella Regione ed i rappresentanti dell’A.N.C.I., dell’U.P.I. e dell’U.N.C.E.M. del Friuli Venezia Giulia. Partecipa con voto consultivo il Collegio dei revisori .

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta per trimestre e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o di un quinto dei suoi membri in carica.
Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di previsione entro il 31 gennaio dell’esercizio al quale esso si riferisce ed il Conto consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 8 (La Giunta esecutiva)

La Giunta Esecutiva assicura la gestione ordinaria dell’attività della Federazione nel rispetto delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Propone al Consiglio Direttivo il programma di attività annuale e predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo.

E’ composta da 5 a 9 membri eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Di essa fanno parte, di diritto, i membri della Direzione nazionale dell’AICCRE residenti in Regione.

Art. 9 (Il Presidente)

Il Presidente, scelto tra i soci titolari o individuali, rappresenta la Federazione, presiede l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva. Convoca, d’intesa col Segretario generale regionale il Consiglio Direttivo e la Giunta esecutiva, garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell’Associazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
In caso di più Vice Presidenti uno di essi assume la veste di Vicario su indicazione del Presidente.

In casi di urgenza può delegare il Segretario generale regionale a rappresentarlo o a formalizzare atti di rilevanza esterna.

Art. 10 (Il Segretario generale regionale)

Il Segretario generale regionale assicura la continuità dell’azione politica, organizzativa e amministrativa della Federazione e provvede all’attuazione delle decisioni adottate dagli organi collegiali, ne dirige l’attività corrente e assume le decisioni di spesa ad esse collegate.

E’ responsabile del funzionamento e dell’organizzazione degli uffici. Sottoscrive convenzioni, contratti e qualsiasi atto o impegno non espressamente riservato al Presidente.
Risponde al Consiglio Direttivo della gestione amministrativa, secondo gli indirizzi deliberati.

Verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alla disponibilità del Bilancio e alla situazione di cassa, firma i mandati di spesa, predispone, lo schema di Bilancio preventivo e le relative variazioni ed il Conto consuntivo d’intesa con gli Uffici.

Art. 11 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri effettivi e due supplenti; elegge il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti tra i Membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori controlla e vigila sull’amministrazione della Federazione. Esprime il parere sulla proposta di bilancio di Previsione e relaziona sul rendiconto della gestione.

Art. 12 (Consulte)

Al fine di estendere la partecipazione alla vita della Federazione e di organizzare con maggiore efficacia le singole attività, possono essere costituite la Consulta regionale dei Gemellaggi, la Consulta regionale dei Funzionari e dei Dirigenti degli Enti Locali, la Consulta delle elette e nominate e la Consulta per le attività giovanili.

Le Consulte sono nominate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Norme particolari sugli organi)

  • Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto;
  • Presidente, Vicepresidenti e Segretario generale regionale possono rivestire l’incarico per più di un mandato consecutivo;
  • I membri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva decadono dalla carica se, senza giustificato motivo, siano assenti per tre volte consecutive dalle riunioni degli organi. Decadono inoltre in caso di assenza dalla metà delle riunioni tenute annualmente;
  • L’Associazione opera perché negli organi collegiali, uomini e donne siano presenti in misura paritaria.

Art. 14 (Validità delle sedute)

Le sedute degli Organi collegiali sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei membri in carica; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni degli organi della Federazione si tiene apposito verbale redatto dal Segretario generale regionale e da egli controfirmato assieme al Presidente.

Art. 15 (Gestione amministrativa)

Di norma il Bilancio di Previsione chiude in pareggio. Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono riportati al nuovo Esercizio salvo la costituzione di fondi di riserva o di capitale che non possono essere distribuiti fra gli Associati neanche in modo indiretto.

Art. 16 (Liquidazione della Federazione)

In caso di scioglimento della Federazione regionale dell’AICCRE del Friuli Venezia Giulia il patrimonio è devoluto interamente all’AICCRE Nazionale.

Art. 17 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto che sostituisce lo Statuto approvato nell’Assemblea di Colloredo di Monte Albano del 29.10.2001, che a sua volta sostituiva il Regolamento approvato nel 1996 (All. “A” al n. 1772 di Raccolta Notaio Andreoli) che già sostituiva il precedente approvato nel corso dell’Assemblea Costitutiva di Udine del 6 aprile 1984, valgono le norme del vigente Statuto nazionale dell’AICCRE e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 18 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea (18 giugno 2008).